PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di tutelare i soggetti obesi gravi, come definiti all'articolo 2, assicurando loro e alle rispettive famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi, l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale, in modo da garantire loro la piena fruizione di tali diritti.

Art. 2.
(Definizione dell'obesità grave).

      1. È considerato obeso grave il soggetto il cui indice di massa corporea (BMI) supera il valore di 40 ovvero il cui BMI supera di oltre il 60 per cento il cinquantesimo centile per età e per sesso, nel caso di soggetti di età inferiore a diciotto anni.
      2. La diagnosi di obesità grave deve essere effettuata da una struttura pubblica rivolta alla diagnosi e alla cura dell'obesità nell'adulto e nell'età pediatrica, o da analoga struttura privata, purché convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e dal medesimo riconosciuta.

Art. 3.
(Riconoscimento dell'obesità come handicap).

      1. L'obesità grave è considerata condizione oggettiva di handicap ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, in particolare, dell'articolo 4, comma 3, della medesima legge, nonché delle altre norme vigenti in materia.

 

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      2. Ai fini della concessione delle provvidenze e dei benefìci previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, il valore del parametro relativo al BMI è 40.

Art. 4.
(Diritto alla mobilità).

      1. Al fine di favorire l'integrazione sociale, lavorativa e nelle attività ludico-sportive sono intraprese apposite iniziative a vantaggio dei soggetti obesi gravi. In particolare, sono previste specifiche misure di sostegno socio-assistenziale alle famiglie nelle quali sono presenti soggetti affetti da obesità grave e agevolazioni fiscali per le iniziative volte alla prevenzione e alla cura della patologia.
      2. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei soggetti obesi gravi è prevista la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legislazione vigente in materia, e, in particolare, alla modifica degli standard di progettazione relativi alle strutture degli uffici pubblici o aperti al pubblico, dei mezzi di locomozione e di ogni altro mezzo suscettibile di utilizzazione da parte dei soggetti medesimi.
      3. Gli ospedali pubblici e le strutture di ricovero e cura private provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare i rispettivi reparti, inclusi i reparti di pediatria, di arredi e di strumenti diagnostico-terapeutici adeguati all'uso e all'accesso da parte dei soggetti obesi gravi, con particolare riferimento al trattamento in urgenza di tale categoria di pazienti.
      4. I medicinali per la terapia dell'obesità e delle sue complicanze prescritti agli obesi gravi sono inclusi nei medicinali classificati nella fascia A ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Il Ministero della salute provvede a definire una lista di prodotti dietetici o integratori alimentari finalizzati all'uso nei soggetti obesi a carico del Servizio sanitario

 

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nazionale. I controlli laboratoristici e diagnostici prescritti in relazione all'obesità grave sono erogati a titolo gratuito.

Art. 5.
(Diritto all'assicurazione).

      1. In nessun caso la presenza o l'insorgenza di obesità grave può essere considerata motivo di legittima decadenza di validità di una polizza assicurativa o sanitaria stipulata tra un soggetto e una compagnia di assicurazione, né motivo di esclusione della possibilità di stipulare una polizza assicurativa o sanitaria.

Art. 6.
(Programmi di ricerca e di informazione).

      1. Il Ministero della salute provvede, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero delle comunicazioni, alla realizzazione di una campagna di informazione permanente per una corretta alimentazione tramite le strutture competenti.
      2. Il Ministero della salute promuove, altresì, specifici programmi di ricerca idonei a migliorare le conoscenze cliniche di base sull'obesità ai fini dell'aggiornamento delle misure e delle strategie di prevenzione, di diagnosi precoce, di terapia e di riabilitazione delle patologie abitualmente associate, avvalendosi della collaborazione delle associazioni qualificate e delle società scientifiche già operanti nel settore.
      3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 sono previsti specifici rilevamenti dei soggetti affetti da obesità, avvalendosi dei dati forniti dalle strutture specialistiche del Servizio sanitario nazionale e dalle strutture della medicina scolastica.
      4. Nei casi di obesità grave è prevista l'erogazione di prestazioni idonee ad agevolare l'assistenza medica e farmaceutica. In particolare, sono previsti l'istituzione di appositi centri multidisciplinari specializzati nella ricerca, nella prevenzione e nella cura

 

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e riabilitazione dei soggetti obesi gravi, nonché il supporto informativo, di ricerca e finanziario alle attività di tali centri qualora già istituiti o da istituire nell'ambito delle competenze delle singole regioni.
      5. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca prevedono, nei rispettivi piani di studio della scuola dell'obbligo e delle facoltà di medicina e chirurgia, l'insegnamento delle principali norme di igiene dietetica. In particolare, qualora si evidenzino situazioni di rischio legate ad eccesso ponderale, il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante le strutture della medicina scolastica e dei competenti organi istituzionali, alla tutela dei soggetti interessati.
      6. È istituito, presso il Ministero della salute, un Osservatorio nazionale sull'obesità che provvede alla raccolta e alla conservazione dei dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici su tale patologia in collaborazione con le società scientifiche già operanti nel settore.